Abbiamo già affrontato il tema della scuola di Ribolla, una frazione del comune italiano di Roccastrada, nella provincia di Grosseto, in Toscana (link). La scuola è stata sottoposta a sequestro preventivo perchè presentava un indice di sicurezza pari a 0,98.
Torniamo a parlarne perché sull’argomento è stato pubblicato un ottimo e completo articolo su Ingenio-Web (link). Gli autori dell’articolo sono Antonio Borri (Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia), Alessandro De Maria (Regione Umbria, Servizio Rischio Sismico) e Franco Gallori (Responsabile Settore Sismica, Regione Toscana).
Vi rimando al link citato che permette, previo login, la lettura dell’intero articolo che analizza nel dettaglio la storia del procedimento e fornisce anche alcuni spunti di riflessioni molto interessanti.
Per stimolare la curiosità riporto tre brevi estratti.
Il primo è relativo alla concezione di sicurezza che ha la Magistratura:
D’altra parte, nel pensare comune (cui i giudici fanno riferimento) un coefficiente di sicurezza deve essere al 100%, e se stiamo al di sotto del 100% (visto come la “garanzia della sicurezza”) non va bene.
Noi tecnici sappiamo che quel rapporto non è un coefficiente di sicurezza, ma indica solo quale percentuale della domanda sismica di quel sito è “coperta” dalla capacità dell’edificio in esame. Sappiamo anche che la domanda sismica è un valore definito in modo convenzionale (è l’accelerazione che ha una certa probabilità di essere superata in un dato periodo di tempo) e che tale valore viene individuato mediante metodi probabilistici e perciò ha in sé, inevitabilmente, una consistente aleatorietà.
Sul fatto che fossero state seguite le indicazioni della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010: “Chiarimenti sulla gestione delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all’art. 2 comma 3 dell’OPCM n. 3274 del 23/3/2003” gli autori commentano:
Quanto detto, però non ha validità di legge, ed infatti questi documenti, citati dal Comune di Roccastrada nel suo ricorso, non sono stati minimamente considerati dai giudici, ed il PM li ha liquidati in due righe: “quanto alla circolare della Protezione civile del 2010 appare evidente che non può derogare alla normativa antisismica”.
Infine una luce all’orizzonte, ringraziando le nuove NTC2018:
Con le nuove NTC (legge dello Stato e non semplice circolare!) si compie un significativo passo in avanti, perché lì si afferma esplicitamente che a seguito di interventi di miglioramento il rapporto capacità/domanda (adesso indicato con il simbolo zE) può essere, per gli edifici esistenti, minore di 1, e si stabilisce che (sempre nel caso di interventi di miglioramento) per gli edifici scolastici e per gli edifici strategici si deve raggiungere, quanto meno, un coefficiente zE pari a 0.6.
Vi rinnovo l’invito alla lettura dell’articolo completo (link) cogliendo alcuni spunti di riflessione sulle responsabilità dei tecnici e degli amministratori da una parte e sulla cronica mancanza dei fondi per gli interventi dall’altra. E nel mezzo ci stanno i nostri figli, che passano anni in edifici decisamente molto meno sicuri della scuola di Ribolla.
“Siamo un Paese fragile” scrisse Renzo Piano parlando della resilienza sismica dei nostri edifici. Resteremo fragili anche culturalmente finché non ci imporremo un cambio di passo e una maggior consapevolezza su questo tema, che ci insegue da decenni ma che sembra vogliamo continuare ad ignorare.
Fonte immagine: Il Tirreno