RISCHIO SISMICO LUOGHI DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 da sempre riporta come obbligo non delegabile del datore di lavoro, nell’Art. 17, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

La necessità di un supplemento di valutazione emerge per quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 nell’Art. 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” che al comma 3 recita:

  1. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … a seguito di infortuni significativi…. A seguito di tale rielaborazione… il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato… nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Certamente gli infortuni mortali accaduti a seguito di un sisma, non ultimo in ambito lavorativo il già citato sisma dell’Emilia del 2012, sono eventi di una gravità tale da rientrare a tutti gli effetti in un piano di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio sismico deve partire dalla conoscenza della relazione di base:

Rischio sismico = Pericolosità ͯ Vulnerabilità ͯ Esposizione

La pericolosità è funzione della frequenza e dell’energia associate a un terremoto che ha una certa probabilità di manifestarsi. La pericolosità è tanto più elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità d’intervallo di tempo considerato (detto periodo di ritorno) ed è rappresentato con la mappa di pericolosità sismica.

La vulnerabilità rappresenta la predisposizione di una costruzione a essere danneggiata e dipende dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Quanto più un edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno i danni a parità terremoto.

L’esposizione identifica la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire danni economici o ai beni culturali, oltre a perdite di vite umane. 

In definitiva si ottiene che la valutazione del rischio sismico coinvolge:

  1. la pericolosità che è una caratteristica del sito in cui l’edificio è costruito;
  2. la vulnerabilità è una caratteristica dell’edificio e della sua tecnica costruttiva;
  3. l’esposizione è una caratteristica dell’attività svolta in quell’edificio.

 

La valutazione del rischio sismico deve partire dalla conoscenza della relazione di base:

Rischio sismico = Pericolosità ͯ Vulnerabilità ͯ Esposizione

La pericolosità è funzione della frequenza e dell’energia associate a un terremoto che ha una certa probabilità di manifestarsi. La pericolosità è tanto più elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità d’intervallo di tempo considerato (detto periodo di ritorno) ed è rappresentato con la mappa di pericolosità sismica.

La vulnerabilità rappresenta la predisposizione di una costruzione a essere danneggiata e dipende dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. Quanto più un edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno i danni a parità terremoto.

L’esposizione identifica la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire danni economici o ai beni culturali, oltre a perdite di vite umane. 

In definitiva si ottiene che la valutazione del rischio sismico coinvolge:

  1. la pericolosità che è una caratteristica del sito in cui l’edificio è costruito;
  2. la vulnerabilità è una caratteristica dell’edificio e della sua tecnica costruttiva;
  3. l’esposizione è una caratteristica dell’attività svolta in quell’edificio.