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Sequestro per le scuole con indice sicurezza inferiore a 1: alcuni chiarimenti sulla recente sentenza

Recentemente è stata pubblicata e rilanciata da più fonti una sentenza di Cassazione relativa al mancato sequestro di una scuola con Indice di sicurezza pari a 0,985. Non entro nel merito della sentenza ma ritengo opportuno dare alcuni chiarimenti.

La sentenza è la n. 190/2018 della Sesta Sez. Penale della Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 8 gennaio e rilanciata da più fonti giornalistiche con titoli anche sensazionalistici.

Come primo punto credo sia importante chiarire che il concetto di “zona a bassa sismicità” (intendo con questa denominazione la zona sismica 4) è già presente nel concetto di Indice di sicurezza sismico. L’indice di sicurezza sismico è infatti inteso come il rapporto tra l’accelerazione massima sopportabile dall’edificio e l’accelerazione prevista dalla costruzione di nuova progettazione.

Quindi il fatto che l’edificio si trovi in zona sismica 4 prevede già di partenza delle accelerazioni di progetto più basse rispetto alle altre zone. Di conseguenza, essendo l’Indice di sicurezza sismica un rapporto adimensionale, il valore di 0,985 in zona 4 e in zona 1 avrebbero esattamente lo stesso significato: una sicurezza dell’1,5% in meno rispetto al medesimo edificio costruito oggi.

Ecco la definizione dell’Indice di sicurezza sismica contenuta nel draft delle NTC-2017:

Chiariamo inoltre che le zone sismiche hanno ormai solo una valenza di tipo amministrativo e non sono più utilizzate come input per la progettazione (la possibilità prevista dalle NTC 2008 si applica solo a edifici in Classe d’uso I e II, quindi non si applica alle scuole).

Ancora una volta è opportuno rimarcare che la zona sismica è definita al “bed rock”, ovvero al suolo rigido corrispondente alla localizzazione del sito. La presenza di altri tipi di terreno nel sottostrato amplificherà il valore di accelerazione atteso, e quindi ha poco senso parlare solo di zona sismica senza specificare il tipo di suolo sottostante (come invece avviene nella progettazione riferendosi all’accelerazione attesa e alle caratteristiche del suolo). Sulla pagina INGV trovate altre informazioni utili sull’argomento.

Un ultima considerazione: il punto della sentenza non è che la Cassazione “ha ordinato il sequestro degli immobili a rischio”, ma che la Cassazione si è espressa sulla correttezza o meno dell’ordinanza di dissequestro attuata dall’amministrazione. Anche perché attualmente non esiste alcuna norma che obblighi ad adeguare (IS=1) gli edifici esistenti ma solo una serie di norme (NTC2008, D.Lgs. 81/08, Ordinanze, ecc.) che obbligano a valutare il rischio sismico degli edifici esistenti.

Poiché la norma tecnica attuale, il D.M 14/01/2008, è l’unica norma per cui si avrebbe un IS=1, e sempre poiché la norma attuale è in vigore dal 1 luglio 2009, è deducibile in maniera logica che tutto ciò che è stato costruito prima di quella data sia difficilmente classificabile con un IS=1.

E’ però auspicabile, in un’ottica di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della collettività, che questa sentenza sia il motore per alcune prese di posizione più decise da parte degli RSPP e degli amministratori pubblici.

Nella foto il Tribunale di Grosseto.

1 Comment

  1. Nicola ha detto:

    Ciao Lucio
    bella la foto del Tribunale di Grosseto.!

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