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I soppalchi sono “scaffali” o “strutture”?

Le scaffalature metalliche più diffuse sono le cosiddette scaffalature industriali porta-pallet del tipo “adjustable pallet racking systems” (dette anche APR), secondo la definizione fornita dalla UNI EN 15878, realizzate con profili metallici e destinate allo stoccaggio di prodotti contenuti in pallet di dimensioni standardizzate.

Dal punto di vista “safety” le scaffalature APR sono da considerarsi arredi e non attrezzature di lavoro ai sensi dell’Art. 69 del D.Lgs. 81/08. Infatti anche l’Interpello n. 16/2013 a cui ha dato risposta la Commissione per gli Interpelli (istituita ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs. 81/08) riporta: “…le scaffalature metalliche non sono attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010“. Pertanto, le scaffalature APR installate con il solo scopo di sostenere carichi e con le premesse di cui al punto precedente, sono da equipararsi ad arredi ai sensi del D.Lgs. 81/08. Ne ho parlato più estesamente qui.

La progettazione, e successiva verifica anche per azioni sismiche, di questa tipologia di scaffalature metalliche industriali avviene utilizzando le indicazioni delle normative NTC e/o UNI EN 16681.

Le LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE METALLICHE pubblicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (ne ho parlato qui) prevedono questa classificazione:

Classificazione e criteri di progetto delle scaffalature metalliche

Nell’attività professionale si pone spesso il problema di come considerare i soppalchi, ovvero quelle strutture realizzate a partire dai moduli prefabbricati delle scaffalature del tipo APR, a cui vengono applicati piani di calpestio per permettere l’operatività e il picking manuale in quota agli operatori. Come si devono considerare queste tipologie di strutture molto frequentemente presenti nelle aziende?

L’Interpello 16/2013 già citato riporta, tra l’altro, quanto di seguito:

Le Scaffalature autoportanti e le Scaffalature leggere con passerelle multipiano, edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.

Vero è che l’Interpello citato aveva l’obiettivo di chiarire quando dovesse applicarsi il Titolo “Cantieri” nella realizzazione di quei manufatti, ma da questa lettura abbiamo già un primo indizio che le scaffalature con passerelle, o soppalchi, siano da considerarsi “edifici”, e non più “arredi”.

Indicazioni coerenti sono contenute nel Parere del Comitato Tecnico Scientifico di Regione Emilia-Romagna del 20 luglio 2017 (Seduta n. 58) dall’oggetto “Parere in merito alle modalità di calcolo/verifica delle strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale ed all’assoggettabilità delle stesse alle procedure amministrative di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e agli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 19/2008” (link, le medesime conclusioni sono contenute nel successivo Parere n. 67 del 9 luglio 2018).

Nel parere citato si legge, tra l’altro, quanto segue:

… si debbano considerare assimilabili a costruzioni e quindi assoggettabili al deposito o all’autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 del D.P.R. 380/2001 e artt. 11, 12 e 13 della L.R. 19/2008 le scaffalature autoportanti (a); le scaffalature interne che oltre a svolgere la funzione primaria di magazzino, contemplano anche la permanenza o il transito di persone (b); le scaffalature interne di altezza superiore a 12 m (c2).

Resta inteso che anche per le tipologie di scaffalature non assimilabili a costruzioni la progettazione e realizzazione di nuove scaffalature metalliche industriali in zona sismica dovrà seguire criteri antisismici secondo le indicazioni delle normative di riferimento e con i livelli di sicurezza previsti dalle NTC2008. In nessun caso sarà possibile progettare e realizzare nuove scaffalature in zona sismica senza criteri antisismici.

Inoltre, con riferimento alla vigilanza sulle costruzioni in vigore in Emilia-Romagna, il parere aggiunge che non possono essere assimilati ad “interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità” i soppalchi come precedentemente descritti.

Il parere conclude “Le altre fattispecie sono assimilabili, come detto, ad attrezzature di lavoro o elementi di arredo, per quanto strutturalmente di rilievo“.

La tabella seguente schematizza quanto precedentemente esposto.

Definizione della tipologia strutturale, classificazione ex D.Lgs. 81/08 e norma di calcolo per progettazione e verifica sismica

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