Interventi edilizi privi di rilevanza in Regione Lombardia
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Sono stati da poco pubblicati gli attesi elenchi relativi agli interventi di minore rilevanza in Regione Lombardia (Delibera di Regione Lombardia n. XI/4317 del 15.02.2021, avente per oggetto “Indirizzi per l’uniforme applicazione del DM 30.04.2020 Ministero Infrastrutture e Trasporti”). Ne ho scritto qui.

Tra gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, ci sono anche (per Regione Lombardia):

22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari.

La Delibera Lombarda continua:

Per i soli interventi, sopra indicati, comprendenti strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001, e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), gli elaborati progettuali inerenti alla pratica edilizia (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 222/2016, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020), dovranno ricomprendere una relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.

Analizzando l’equivalente elenco di Regione Emilia Romagna ritroviamo che la Delibera Num. 1814 del 07/12/2020 alla voce “C. INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ” riporta:

Per l’individuazione di questa categoria di interventi si conferma il rinvio a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2272.

La Delibera n. 2272 citata (disponibile qui) elenca tra le altre opere prive di rilevanza:

A.4.8. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari. (L0)

A.4.9. Prefabbricati su ruote e containers. (L0)

Nel contenuto della medesima delibera di Regione Emilia Romagna si legge:

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono previsti, come meglio specificato al successivo paragrafo 3, tre diversi livelli di adempimenti in capo al soggetto che deve realizzare l’intervento, in ragione delle caratteristiche dello stesso:

a) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0), non viene richiesta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;

b) per gli interventi contrassegnati dal codice (L1), è necessario predisporre la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B;

c) per gli interventi contrassegnati dal codice (L2), il progettista abilitato deve predisporre la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B.

Inoltre continua:

1.3. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni – Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata. Pertanto, per gli interventi individuati dal presente Allegato soggetti a titolo abilitativo edilizio, l’osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi della L.R.n. 15 del 2013 e dell’art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente in caso di permesso di costruire, SCIA, e di intervento di manutenzione straordinaria soggetto a comunicazione di inizio dei lavori asseverata.

Si può pertanto concludere che anche gli interventi che comprendono strutture, anche se ricompresi nel gruppo delle opere non rilevanti ai fini sismici e ricompresi in porzioni di macchinari, dovranno essere comunque oggetto di specifica progettazione e verifica da parte del progettista abilitato.

Sarà la normativa regionale a disciplinare poi le modalità di deposito, ma la norma regionale non può far derogare dall’applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni a livello nazionale.

Nota: ho fatto una verifica in merito all’elenco di Regione Toscana, e non ci sono riferimenti analoghi, a parte questa voce che potrebbe essere ricondotta a container o box destinati a impianti di macchine: A.5  Locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile.

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