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Interventi edilizi privi di rilevanza in Regione Lombardia

Anche in Regione Lombardia vengono pubblicati gli attesi elenchi relativi agli interventi di minore rilevanza. Come già fatto da altre regioni, come per esempio Regione Toscana, è stata data attuazione agli adempimenti previsti con la pubblicazione della Delibera di Regione Lombardia n. XI/4317 del 15.02.2021, avente per oggetto “Indirizzi per l’uniforme applicazione del DM 30.04.2020 Ministero Infrastrutture e Trasporti” e i relativi allegati:

  • Allegato A: “Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”;
  • Allegato B: “Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;
  • Allegato C: “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;
  • Allegato D: “Varianti di carattere non sostanziale”;
  • Allegato E: “Modifica della relazione tecnica asseverazione unica per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;
  • Allegato F: “Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”;

La delibera rimanda alla competente Direzione Generale l’adozione dei provvedimenti necessari ad aggiornare la Relazione Tecnica Asseverazione Unica, al fine di recepire le modifiche introdotte dall’Allegato E alla presente deliberazione e a a dare puntuale applicazione al contenuto della delibera stessa.

Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  4. 3-bis le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo della pubblica incolumità.

Rientrano in questa categoria gli interventi relativi ad elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (in grassetto tipologie di costruzioni di particolare interesse):

  1. Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  2. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.2 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 m2, comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,50 m;
  3. Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2;
  4. Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m2, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;
  5. Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2;
  6. Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;
  7. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2;
  8. Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra ≤ 2,50 m (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilita e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle;
  9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi;
  10. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m;
  11. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m;
  12. Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m3;
  13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
  14. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2;
  15. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m2;
  16. Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie ≤ 15 m2 e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m;
  17. Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 3,00 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
  18. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m2;
  19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 15 m;
  20. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
  21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m2;
  22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;
  23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;
  24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;
  25. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;
  26. Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;
  27. Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell’orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo ≤10% dello stato attuale;
  28. Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 2.50 m2 e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell’apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;
  29. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2, con carico variabile ≤ 2 kN/m2, di superficie totale ≤ 20 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante;
  30. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m2, carico variabile ≤ 3 kN/m2;
  31. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,25 kN/m2 e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
  32. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio;
  33. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

Per i soli interventi, sopra indicati, comprendenti strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001, e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), gli elaborati progettuali inerenti alla pratica edilizia (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 222/2016, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020), dovranno ricomprendere una relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.

Non è prevista l’acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all’art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001 neanche nei casi in cui l’intervento è localizzato in comuni in zona sismica 2.

La “Relazione Tecnica Asseverazione Unica”, modificata per poter rispondere a quanto previsto dall’art. 5 della l.r. 20/2020, come previsto dall’Allegato E, dovrà indicare puntualmente in quali delle tipologie di interventi privi di rilevanza, riportati nell’elenco sopra indicato, ricadono le opere progettate e dovrà essere corredata dalla dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato (Allegato F) e, qualora l’intervento interessi anche strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001 e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), dalla relazione di calcolo e da elaborati grafici esplicativi a firma di tecnico abilitato.

La “Relazione Tecnica Asseverazione Unica” (Allegato E) e la “Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” (Allegato F), in Lombardia, costituiscono i soli contenuti, a fini sismici, del preavviso scritto di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, rispettando, per gli interventi privi di rilevanza, la ratio sottesa al principio fondamentale della “denuncia lavori” dello stesso articolo 93, in considerazione dell’altrettanto fondamentale esigenza di semplificare le procedure che dichiaratamente non comportino, per l’irrilevanza degli interventi che ne sono oggetto, pericolo per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Qualora l’intervento edilizio preveda anche opere “rilevanti” o “di minore rilevanza”, gli interventi di cui al presente allegato dovranno essere contenuti nella pratica sismica di tali opere.

L’efficacia del provvedimento decorre dal 8 marzo 2021.

Qui il testo della Delibera con allegati (fonte Ordine Ingegneri di Como)

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