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Chiarimenti SuperSismaBonus: interventi trainati e limiti di spesa

Con la Risposta ad interpello n. 523 del 4 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito molteplici e interessanti chiarimenti in merito alla disciplina del cc.dd. Superbonus e Supersismabonus. 

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha specificato quanto già desumibile dall’art. 119 del Decreto Rilancio (ma non del tutto pacifico a fronte dei primi documenti di prassi), ossia che nell’ambito del Superbonus, “possono essere “trainati” da un intervento antisismico “trainante” solo gli interventi consistenti nella installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo“.

Inoltre, l’Amministrazione ha ribadito che “nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati“. Pertanto, qualora sulla medesima unità immobiliare siano effettuati congiuntamente interventi “trainanti” (come, ad esempio, la posa in opera del cappotto termico e interventi di riduzione del rischio sismico) e interventi “trainati” (sostituzione degli infissi e installazione di pannelli solari), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, con obbligo per il contribuente di contabilizzare distintamente le spese riferite ai diversi interventi e rispettare gli adempimenti necessari per ciascuna detrazione. Peraltro, continua l’Agenzia, “nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi”.

Ancora, quanto alla spesa massima ammissibile nel caso di interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico (le cui norme di riferimento individuano, in alcuni casi, un limite massimo di detrazione spettante e, in altri casi, un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione), nel documento in questione è stato chiarito che “nel caso in cui la norma [relativa all’intervento finalizzato al risparmio energetico] preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1“. Ad esempio, nel caso in cui l’intervento per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari, per i quali è previsto un limite massimo di detrazione per ciascun intervento pari a 60.000 Euro, costituiscano interventi “trainati” nell’ambito del Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà pari a 54.545 Euro (ossia 60.000/1,1). 

Infine, con specifico riferimento al Supersismabonus, l’Agenzia ha ribadito che, quando si esegue un intervento di riduzione del rischio sismico ammesso al Superbonus, “sono ammesse all’agevolazione anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria” (ad es. rifacimento dei pavimenti o dell’impianto idraulico) che concorrono quindi al limite massimo di spesa di 96.000 Euro per immobile.

Con riguardo all’individuazione del limite di spesa, nel caso in cui gli interventi effettuati su un’unità immobiliare comportano l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione di più immobili di un’unica unità abitativa, “vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori“.

Si ringrazia l’Avv. Alessia Biscuola per in contributo

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