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L’importanza del linguaggio nelle norme, l’esempio del Codice di Prevenzione Incendi

“Fatta la legge, trovato l’inganno” è un detto che spesso viene citato quando un testo normativo appare poco chiaro o, addirittura, fumoso nella sua obbligatorietà e applicazione.

A tal proposito sono certamente apprezzabili le specifiche contenute nel Testo coordinato del  DM 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, noto alla maggioranza come il Codice di Prevenzione Incendi.

G.1.25 Linguaggio 

1. Nel documento è impiegato il seguente linguaggio. 

2. Con il verbo “dovere” al modo indicativo (es. “deve”, “devono”, …), il congiuntivo esortativo (es. “sia installato…”) e l’indicativo presente degli altri verbi (es. “l’altezza è…”) si descrivono le prescrizioni cogenti da applicare nel contesto esaminato. 

3. Con il verbo “dovere” al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, …), gli avverbi “generalmente” e “di norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale. 

4. Con il verbo “potere” (es. “può essere installato”) si suggeriscono opportune valutazioni o modalità tecniche aggiuntive che si considerano efficaci nel contesto esaminato, anche ai fini della valutazione della sicurezza equivalente. 

5. La congiunzione “e” è usata per collegare due condizioni che devono essere contemporaneamente valide (equivalente all’operatore logico AND). 

6. La congiunzione “o” è usata per collegare due condizioni che possono essere valide sia alternativamente che contemporaneamente (equivalente all’operatore logico OR). 

7. Nei casi in cui una condizione deve necessariamente escluderne altre (es. “o l’una o l’altra”, equivalente all’operatore logico XOR), ciò viene esplicitamente segnalato nel testo. 

8. Con il sostantivo “esempio” o con la sua abbreviazione “es.” si propongono una o più possibilità riportate al mero scopo di indicare applicazioni pratiche di una regola o di un principio. Gli esempi sono quindi da considerare come casi indicativi, non esaustivi, forniti a mero titolo illustrativo e non costituiscono prescri-zione. 

9. L’applicazione della normazione volontaria citata nel presente documento (es. ISO, EN, UNI,…) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari. 

10. Le note riportate nel testo hanno carattere esplicativo o complementare nel contesto esaminato. 

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