Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 25 novembre 2019 è pubblicata la Legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 recante “Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015”.
Questa legge introduce diverse modifiche nella gestione del territorio e in materia urbanistica, ma di particolare interesse è l’introduzione di un nuovo procedimento di controllo per le costruzione in zona sismica attraverso il programma regionale ‘Portos’ per la trasmissione e la gestione delle domande di autorizzazione. Inoltre sono state semplificate le procedure per gli interventi di minore rilevanza.
Questa modifica alle disposizioni regionali, in particolare alla L.R. 65/2014, si è resa necessaria per le nuove disposizioni in materia sismica contenute nel D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito con modificazioni dalla L. 55/2019 (in particolare Art. 3 “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”).
Con la Delibera DGRT n. 663/2019 è stato approvato:
– l’Allegato 1 contenente “Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all’articolo 3 del DL 18 aprile 2019, n.32 (Sblocca cantieri) e gli allegati A e B.
La finalità è quella di:
Resta fermo che, allorquando saranno emanate le linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, le elencazioni degli interventi individuate dalla Regione mediante l’Allegato 1 e gli allegati A e B dell’Allegato 1, saranno adeguati.
Tra le opere prive di rilevanza ai fini sismici che sono contenute nell’Allegato B sono evidenziate anche le piscine di ridotte dimensioni:
Piscine fisse entro terra con altezza delle pareti inferiore a 2,5 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità̀ elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici
Per questo tipo di opere prive di rilevanza sono previste procedure semplificate per l’autorizzazione:
Tali interventi sono esenti da oneri di istruttoria e non sono sorteggiabili per i controlli a campione.
Nota: Regione Toscana aveva già adottato, a differenza di altre regioni, una “lista” di interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Per questo motivo ai sensi dell’Art. 3 c. 2 della L. 55/2019 ha potuto adottarne i contenuti: Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lette- re b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
Allegato B:
Testo legge regionale:
https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2019/pdl381_burt.pdf