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Quando una struttura precaria necessita di autorizzazione sismica?

Un interessante articolo presente su Biblus-net riepiloga che per la Cassazione qualunque struttura ancorata a terra in zona a rischio simico, anche se precaria, necessita di autorizzazione sismica. Inoltre non sono ammesse deroghe regionali.

I chiarimenti giungono dalla Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 20362/2021.

Un privato realizzava, in area soggetta a rischio sismico, una struttura precaria occupante una superficie di 34 m² con altezza di m 2,15, caratterizzata da:

  • elementi assemblati in ferro ancorati al suolo mediante piastre,
  • copertura in legno e rivestimento in telo pvc.

Successivamente, il Genio Civile, allertato dalla trasmissione dei documenti relativi al manufatto da parte del Comune, contestava al privato la mancanza dell’autorizzazione sismica.

Il privato sosteneva invece che il manufatto in questione rientrasse nel regolamento regionale in qualità di pergotenda e, quindi, non necessitava di nulla osta a fini sismici. Il Giudice ha però accertato la realizzazione del manufatto contestato nel capo d’imputazione, consistente in una struttura precaria con elementi assemblati in ferro ancorati al suolo mediante piastre rivestite sui due lati con doghe di legno, con copertura in legno e rivestimento in telo pvc, occupante una superficie di mq 34 per un’altezza di m 2,15. Pertanto, ha escluso che si tratti di pergotenda. 

Il tribunale condannava il privato per violazione del Dpr 380/2001, relativa agli artt.:

  • 93 “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche“;
  • 94 “Autorizzazione per l’inizio dei lavori“;
  • 95 “Sanzioni penali”.

I giudici davano ragione al Comune e avvaloravano quanto sostenuto dal Genio Civile, secondo cui ogni manufatto ancorato al suolo necessitava del nulla osta.

Il privato faceva così ricorso in Cassazione.

I giudici della Cassazione premettono che il manufatto oggetto della contesa non può essere definito come pergotenda.

Successivamente, gli ermellini chiariscono che in merito alla normativa regionale che escludeva la necessità dell’autorizzazione del Genio Civile, va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall’art. 95 del dpr 380/2001 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumitàsenza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi.

Il ricorso non è stato accolto.

Link all’articolo e alla sentenza completa qui.

Fonte immagine: Pixabay

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