Spesa massima Superbonus 110%: sismabonus e fotovoltaico si sommano?
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Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini. Il Governo ha pubblicato un sito che raccoglie le informazioni principali e una raccolta di FAQ sul tema Supersismabonus e Superecobonus.

Tra le FAQ sul “Superbonus 110%: le risposte alle domande frequenti” è presente anche quella relativa all’acquisto di immobili “antisismici”.

A07.9 -Si chiede se la detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 spettante agli acquirenti di unità immobiliare (cd. “sismabonus acquisti”) possa riconoscersi anche in relazione agli acconti pagati fino al 31 dicembre 2021 (termine attualmente previsto per la validità dell’agevolazione), anche qualora i lavori siano completati dall’impresa oltre tale data. 

  1. Il citato articolo 16, comma 1-septies stabilisce che qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare».

La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio, la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Gli acquirenti delle case antisismiche potranno, altresì, fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

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